Comitato Spontaneo Pendolari Alto Tirreno Cosentino
Art. 1 – Costituzione, denominazione,
affiliazione, durata e sede
E’ costituito il “Comitato Pendolari Alto Tirreno
Cosentino”, di seguito definito Comitato.
Il Comitato è un organismo di utilità sociale, apartitico,
aconfessionale e senza scopo di lucro. Le attività e la struttura organizzativa
del Comitato sono ispirate a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia,
consentendo l’effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla vita
associativa.
La durata del Comitato è a tempo indeterminato e la
decisione del suo scioglimento è deliberata ai sensi del successivo art. 10.
Il sito http://comitatopendolarialtotirrenocs.blogspot.it/
è l’organo ufficiale del Comitato e ne rappresenta anche la sede virtuale,
in assenza di una sede fisica.
E’ possibile comunicare con il Comitato anche tramite la
piattaforma sociale: https://www.facebook.com/comitatopendolarialtotirrenocs
Articolo 2 – Scopi e Finalità
Il Comitato si prefigge come scopo di intervenire a favore
di tutti i propri aderenti e dei cittadini che utilizzano il servizio di
trasporto pubblico della tratta ferroviaria Sapri – Cosenza – Sapri, Sapri-Lamezia servizio fornito da Trenitalia
SpA.
Il Comitato intende concorrere al miglioramento della
qualità del servizio di trasporto in tutti i suoi aspetti, con particolare
attenzione a:
- velocità
di percorrenza
- frequenza
- puntualità
- informazione
e comunicazione nelle stazioni, nei treni e nei media
- ammodernamento
di treni e stazioni
- accessibilità
per i diversamente abili
- condizioni
igieniche e comfort
- sicurezza
- tutela
dell’ambiente e della mobilità sostenibile
- intermodalità
- trasparenza
di gestione
- diritto
di reclamo e suggerimento
- costi
del servizio
A tal fine, il Comitato intende:
- monitorare
i livelli di qualità del servizio, in relazione alle necessità degli
utenti e conformemente ai diritti stabiliti dalla normativa nazionale,
regionale e comunale e dalla “Carta dei servizi del trasporto pubblico Calabria”
http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia/in_regione/csrCalabria.pdf
;
- proporre
interventi migliorativi del servizio di trasporto;
- tutelare
i diritti degli utenti nelle sedi più opportune;
- instaurare
rapporti di collaborazione e confronto con L’ufficio Trasporti Regione
Calabria, Trenitalia e con gli altri soggetti pubblici e privati
interessati al miglioramento del servizio di trasporto;
- dare
la più ampia informazione agli utenti e alla cittadinanza sulle questioni
in essere riguardo il livello di servizio del trasporto pubblico e sulle
possibili soluzioni avanzate.
Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si
avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati.
Articolo 3 – Membri del Comitato
Sono membri del Comitato i soci fondatori, ovvero coloro che
hanno sottoscritto il presente atto costitutivo e Statuto, nonché le persone
fisiche che fanno richiesta di adesione, impegnandosi a contribuire alla
realizzazione degli scopi del Comitato. Il numero dei soci aderenti al Comitato
è illimitato.
Viene garantita pari dignità, stessi diritti e doveri a
ciascun membro del Comitato.
Articolo 4 – Diritti e doveri dei Soci
Ciascun socio è moralmente obbligato:
- ad
osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
- a
concorrere, con la propria opera, al raggiungimento dei fini sociali;
- a
partecipare, secondo le proprie possibilità, alle eventuali spese
deliberate dall’Assemblea e finalizzate al buon funzionamento ed al
conseguimento degli scopi sociali;
- a
prestare la propria opera a favore del Comitato in modo personale
spontaneo e gratuito;
- a
mantenere sempre un comportamento consono alle finalità del Comitato ed ai
principi previsti dallo Statuto.
I soci hanno diritto a :
- partecipare
democraticamente a tutte le attività promosse dal Comitato;
- partecipare
all’Assemblea con diritto di voto, tranne che nel caso specificato
nell’articolo 6;
- accedere
alle cariche associative;
- prendere
visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione
relativa alle attività del Comitato, con possibilità di ottenerne copia, a
proprie spese.
Articolo 5 – Organi del Comitato
Il Comitato si articola nei seguenti organi:
- l’Assemblea
dei Soci;
- il
Consiglio Direttivo;
- il
Portavoce.
Tutte le cariche hanno la durata di un anno.
Articolo 6 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
E’ convocata dal Portavoce su decisione del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno, mediante avviso sul sito del Comitato
almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La convocazione deve
contenere l’ordine del giorno dettagliato e, nel caso di proposta di modifica
dello Statuto o del Regolamento, deve contenere il richiamo del nuovo testo
degli articoli oggetto di modifica. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata
su richiesta di almeno 1/10 dei Soci. Ogni Socio può rappresentare sino ad un
massimo di cinque deleghe scritte o via email.
L’Assemblea promuove la formulazione delle linee
programmatiche del Comitato, nell’ambito del presente Statuto.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. I soci che hanno
aderito al Comitato da meno di un mese non hanno il diritto di voto per questa
elezione.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
votanti tranne che per quanto specificato negli articoli 7, 8 e 10.
L’Assemblea delibera sulla modifica del presente Statuto,
sulla revoca del Consiglio Direttivo, sulla revoca del Portavoce e sullo
scioglimento dell’Associazione.
Articolo 7 – Consiglio Direttivo
E’ l’organo esecutivo del Comitato. È costituito da 5 membri
incluso il Portavoce.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che uno
dei componenti lo ritenga necessario. Le deliberazioni devono essere prese a
maggioranza. Il Consiglio è presieduto dal Portavoce.
Al termine delle riunioni viene redatto un verbale
consultabile dal giorno successivo sul sito del Comitato.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il
Portavoce nel corso della prima riunione dopo le elezioni.
Un membro del Consiglio Direttivo può essere sfiduciato
dall’Assemblea dei Soci, appositamente convocata, tramite un voto con una
maggioranza di 2/3 dei partecipanti.
Il Consiglio Direttivo, in funzione delle indicazioni
fornite dall’Assemblea dei Soci, delibera sul programma di attività dell’Associazione,
nomina le Commissioni di studio necessarie per realizzare gli obiettivi
deliberati. Il Consiglio Direttivo è inoltre competente per l’accettazione
della domanda d’iscrizione dei nuovi Soci.
Articolo 8 – Il Portavoce
Il Portavoce rappresenta il Comitato e garantisce la
continuazione delle attività.
Il Portavoce può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci,
appositamente convocata, tramite un voto con una maggioranza di 2/3 dei
partecipanti.
Articolo 9 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle
quote volontarie profferte dai soci.
Articolo 10 – Scioglimento del Comitato
Il Comitato può essere sciolto dall’Assemblea dei Soci, da
convocarsi con preavviso di 20 giorni dalla data di convocazione, con specifico
ordine del giorno. La relativa mozione, per essere approvata, necessita della
maggioranza specificata dei 2/3 dei soci.
Articolo 11 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal
Regolamento d’attuazione si applicano le Norme del Codice Civile sulle
Associazioni non riconosciute.
Articolo 12 – Transitorio
Gi organi sociali eletti prima dell’entrata in vigore del
presente statuto rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.
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